di Benedetta Verrini
Intervista a Paolo Ramonda, responsabile della Papa Giovanni XXIII: «Un passo storico, ma la norma non tocca le case chiuse e sui minori si poteva fare meglio »
E’ stato approvato all’unanimità al Consiglio dei Ministri il disegno di legge contenente “Misure contro la prostituzione” predisposto dal ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna in coordinamento con i ministri Maroni e Alfano.
“Per la prima volta dal 1958 ad oggi s’interviene su questo argomento, nell’intento di dare uno schiaffo durissimo al mercato della prostituzione”, ha spiegato il ministro Carfagna in conferenza stampa. “La strada è infatti il luogo privilegiato in cui si consumano fenomeni vergognosi: tratta, riduzione in schiavitù e gravissime forme di abuso ai danni delle minorenni, dallo stupro fino all’omicidio”.
Il testo, composto di 4 articoli, punta a punire allo stesso modo cliente e prostituta colti sulle strade o in luoghi aperti al pubblico. Una seconda parte del ddl riguarda invece il “rimpatrio assistito” dei minori. “Una forma particolare di rimpatrio”, ha spiegato la Carfagna, “Che sarà esteso anche ai minori extracomunitari non accompagnati attraverso un emendamento al ddl sulla sicurezza in discussione al Senato”.
Sull’argomento Vita.it ha interpellato il responsabile generale dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, Giovanni Paolo Ramonda, che da anni è in prima linea per liberare dalla schiavitù le prostitute.
Qual è la vostra opinione su questo disegno di legge?
Contiene luci e ombre. Da un lato è condivisibile la volontà di togliere dalle strade il fenomeno, ma ci rammarica che il ministro Carfagna, contrariamente a quanto ci aveva promesso, non abbia esteso la lotta anche alle case chiuse, agli appartamenti e ai luoghi chiusi in cui si consuma comunque lo sfruttamento e l’abuso.
E’ stata però prevista per la prima volta la punibilità del cliente…
Questo è invece un traguardo storico, una misura che certamente aiuterà a contrastare il fenomeno, dal momento che in Italia i clienti sono oggi almeno 3 milioni. La punibilità del cliente è una leva fortissima: in Svezia, dove è già prevista, ha funzionato molto bene.
Parliamo del rimpatrio dei minori…
Su questo punto invece userei molta più cautela. L’idea del ricongiungimento familiare, ad esempio, deve essere attuata con estrema attenzione. Sappiamo per esperienza che spesso le famiglie delle giovani prostitute sono loro stesse nelle mani del racket, sotto la minaccia di gravi vendette. Oppure hanno disposto in proprio la “vendita” della loro figlia per il mercato della prostituzione.
Siete preoccupati?
Su questo fronte sì, anche perché le minorenni sono numerose. Non è infrequente intercettare ragazzine di 13-14 anni che si trovano già ad essere schiave sulle strade. Riteniamo che la soluzione non possa essere il rimpatrio tout court, servirebbe almeno un periodo di protezione presso le associazioni italiane che le tutelano, in modo da chiarire la loro situazione.
Le altre reazioni
Save the Children esprime «forte preoccupazione» per il disegno di legge sulla prostituzione voluto dal ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna. In particolare, l’organizzazione che difende i diritti dell’infanzia teme che il ddl «non possa garantire tutela e assistenza ai minori stranieri, soprattutto a quelli coinvolti nella prostituzione, spesso vittime di tratta e sfruttamento». Save the Children contesta l’articolo 3 del ddl Carfagna. Questo prevede infatti l’emanazione di procedure accelerate e semplificate, per l’adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione, al fine di favorirne il reinserimento presso le famiglie d’origine o, in mancanza, presso le apposite strutture presenti nel Paese d’origine. L’organizzazione sottolinea come il rimpatrio assistito di un minore debba avvenire, solo se ciò risponde al suo superiore interesse e solo dopo aver valutato: l’eventuale rischio di violenze o abusi che il minore potrebbe subire, in caso di rimpatrio in una nazione afflitta da guerre; la situazione sociale del Paese di origine; la disponibilità dei genitori o parenti ad accogliere il minore, accertandosi prima della loro estraneità da comportamenti pregiudizievoli nei confronti del ragazzo o ragazza; infine, il grado di inserimento del minore in Italia. «Nel determinare il suo superiore interesse – sostiene Save the Children – il minore deve essere ascoltato». Save the Children chiede quindi, che nel corso dell’iter parlamentare del disegno di Legge sulla prostituzione, «sia stralciato il secondo comma dell’articolo 3, in modo che resti applicabile la normativa in materia di rimpatrio assistito prevista per tutti i minori migranti presenti sul territorio italiano, compresi quelli coinvolti in attività di prostituzione».
«Stiamo attenti e vigili, la prostituzione si è spostata dalle strade ai marciapiedi virtuali dove il controllo diventa sempre più difficile perché molto più globale». Lo dichiara don Fortunato Di Noto, sacerdote siciliano presidente della onlus Associazione Meter, commentando il disegno di legge contro la prostituzione approvato questa mattina in Consiglio dei ministri, soprattutto le norme riguardanti quella minorile. «La vergogna della prostituzione minorile sulle strade (anche quelle virtuali) – afferma don Di Noto – è il segnale di una società fallimentare che ha posto il mercato del sesso ai laboratori del rispetto e della dignità delle persone, partendo dai bambini e dal sostegno concreto alle famiglie. Dietro una minore corrotta c’è sempre un grande corruttore. Bene il ddl contro la prostituzione, soprattutto quella minorile, ma non si abbassi mai la guarda di questo assurdo e strisciante fenomeno che si confonde con la pedo-criminalità, strutturata in Internet (basti pensare alle Guide Mondiali del Sesso). Nei paesi di origine delle minori, che dovrebbero essere rimpatriati ci sia una vera e corretta assistenza, ci preoccupa se vanno a fare le prostitute nei loro paesi, alimentando cosi’ il turismo sessuale». «È fondamentale rompere la catena dello sfruttamento attraverso accordi di cooperazione tra Stati – dice ancora don Di Noto – la merce oggetto del business è venduta e sfruttata, ma non soltanto in loco. è anche trasportata e consegnata a chi la richiede perché sia immessa in un mercato che collega il paese di provenienza con quello di destinazione. La catena dello sfruttamento è ben organizzata ed estremamente pericolosa e raffinata».
«L’odioso fenomeno della prostituzione minorile ha in questo modo una risposta ferma e severa da parte delle istituzioni: purtroppo sulle strade si prostituiscono ragazze sempre più giovani, ed era giusto cominciare a colpire sia chi le sfrutta che chi permette a questo fenomeno di perpetuarsi andando come cliente a cercare proprio le minorenni». Il Moige-Movimento Italiano Genitori- interviene a commento del ddl Carfagna sulla prostituzione che prevede, tra le altre misure, la reclusione (da 6 mesi fino a 4 anni) e una multa che potrà oscillare tra i 1500 e i 6 mila euro per chi compie atti sessuali con minori di età tra 16 e i 18 anni. «È giusto inasprire le pene per chi compie reati contro i minori, – ha affermato Maria Rita Munizzi, Presidente nazionale del Moige. «Ci sembra che questo disegno di legge risponda anche ad una tendenza in atto ormai da anni, cioè quella che vede i cosiddetti clienti andarsi a cercare prostitute sempre più giovani, alimentando così uno squallido mercato che spesso ha come bacino d’utenza i minori dei paesi più poveri. Di più, aggiungiamo, crediamo che la politica debba nei prossimi anni seguire la strada dell’inasprimento delle pene per tutti reati che coinvolgono i minori, a cominciare da quelli legati alla pedofilia».
Il testo del disegno di legge:
ART. 1
(modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).
1. All’art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico e’ punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a tremila euro.
Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta”.
ART. 2
(prostituzione minorile e rimpatrio assistito).
1. L’articolo 600-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente:
“Art 600-bis (Prostituzione minorile) E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
a) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto;
b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta’ inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta’ compresa tra i sedici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita’, e’ punito con la reclusine da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000..
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pensa si operano sulla quantita’ di pena risultante dall’applicazione della stessa.
Se l’autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma e’ minore di anni diciotto la pena e’ ridotta da un terzo a due terzi”.
2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato, sono riaffilati alla famiglia o alle autorita’ responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge dai provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria e con modalita’ tali da assicurare il rispetto e l’integrita’ delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell’interno e della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l’adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione.
ART. 3
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).
1. All’articolo 416 del codice penale e’ aggiunto il seguente comma:
“Se l’associazione e’ diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall’articolo 600-bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.
ART. 4
(Norme finanziarie e abrogazioni)
1. Dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita’ previste dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. E’ abrogato l’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
AS 733 EMENDAMENTO
Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18 – bis
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell’Unione europea)
1. Le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, quando sia necessario nell’interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Fonte Vita.it
11 settembre 2008 Multimedia
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