IL SALVAPREMIER
Cosa dice il lodo Alfano
ROMA (11 luglio) – Queste le disposizioni principali del lodo Alfano approvato giovedì dalla Camera e che ora passa all’esame del Senato.
Sospensione. I processi contro il Capo dello Stato, il premier e i presidenti di Camera e Senato sono sospesi, una sola volta, per la durata della carica.
Prescrizione. Durante la sospensione si ferma anche la prescrizione. Il giudice può in ogni caso assumere le prove non rinviabili.
Ripresa. Il processo riprende quando la persona cessa la carica, salvo che per il premier che riceva un nuovo incarico nella stessa legislatura.
Il governo intande invece accantonare l’ipotesi di bloccare per un anno i processi penali per i reati commessi prima del giugno 2002. Rimane prevista una corsia preferenziale e accelerata per i processi celebrati per reati che destano maggior allarme sociale. Saranno i presidenti di tribunale a decidere quali processi accantonare (ma non sospendere) tra quelli per reati già indultati.
e immunità negli altri Paesi
Le legislazioni sull’immunità per le più alte cariche dello Stato e per i parlamentari nei maggiori Paesi occidentali sono molto variegate. Ecco in sintesi cosa è previsto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Francia e Germania in materia di immunità.
STATI UNITI – Il principio di base negli Stati Uniti è che nessuno è al di sopra della legge. Anche il presidente può essere messo in stato di accusa, attraverso lo strumento dell’ impeachment, qualora venga sospettato di avere commesso gravi crimini nell’esercizio delle sue funzioni. Nella storia Usa solo due presidenti sono stati comunque sottoposti ad impeachment: il repubblicano Andrew Johnson (nel 1868) e il democratico Bill Clinton (1999). Il presidente Richard Nixon era stato a sua volta impegnato in un braccio di ferro con la Corte Suprema, per la consegna delle registrazioni fatte nello Studio Ovale, ma si era dimesso prima che si giungesse ad un verdetto. Il presidente ha a sua disposizione lo strumento del ‘privilegio dell’esecutivo’ che lo protegge dal fornire informazioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. George W. Bush ha fatto ampio uso di questo privilegio rifiutandosi, ad esempio, di consegnare al Congresso documenti riguardanti il suo vice Dick Cheney ed il suo ex consigliere Karl Rove.
GRAN BRETAGNA – In una monarchia costituzionale come il Regno Unito, l’immunità è garantita solo al Re o alla Regina, perché storicamente è dal sovrano che emana lo Stato, ed è lui (o lei) che crea i tribunali «per proteggere il popolo». Dopo il Crown Proceedings Act del 1947, è possibile portare in tribunale il governo (che è il governo della regina), ma in nessun caso la sovrana, per qualsiasi sua attività. Da qui l’espressione ‘The Queen can do no wrong’ (la regina non può far nulla di sbagliato). L’immunità non riguarda gli altri membri della famiglia reale o gli esponenti di governo. I parlamentari sono immuni, per il tempo che restano in carica, dalle denunce per diffamazione o vilipendio, ma sono perseguibili per ogni altro reato, senza autorizzazione del Parlamento.
GERMANIA – Il presidente della Repubblica federale tedesca e tutti i membri del Parlamento, incluso il presidente del Bundestag, godono dell’immunità contro eventuali procedimenti legali. L’immunità può essere revocata solo dal Parlamento, anche nel caso del presidente della Repubblica, il quale non è membro del Parlamento. Tutte le altre cariche, incluso il cancelliere ed i suoi ministri, non godono dell’immunità, a meno che non siano allo stesso tempo membri del Parlamento. Il presidente della Corte Costituzionale tedesca non gode di alcuna immunità.
FRANCIA – La protezione di cui gode il presidente della Repubblica francese dall’accusa di aver commesso reati è stata rafforzata dalla riforma voluta da Jacques Chirac al termine del suo mandato, l’anno scorso. Il Parlamento in seduta congiunta (si chiama allora Alta Corte) può votare a maggioranza dei 3/5 l’impeachment del presidente nel caso di gravi mancanze incompatibili con la sua funzione o per alto tradimento. Per il resto, l’immunità quasi totale è garantita da una legge costituzionale che riguarda non solo indagini penali, ma anche iniziative amministrative. L’immunità dura fino ad un mese dopo la scadenza del mandato. Per i parlamentari vige il principio di ‘irresponsabilita’, nel caso di atti compiuti nell’espletamento delle proprie funzioni. Per quanto riguarda invece tutti gli atti suscettibili di denuncia penale commessi al di fuori dei propri poteri di deputato o senatore durante il periodo in cui si è in carica, è prevista l’immunità, ma dagli anni ’90 il cosiddetto ‘regime di inviolabilita’ è stato ristretto in quanto non protegge più dall’apertura delle inchieste da parte della magistratura. Le autorizzazioni a procedere sono automatiche per la flagranza di reato e in caso di condanne definitive nel corso del mandato si procede direttamente all’arresto.
Modificato il: 22.07.08 alle ore 20.00
© l’Unità.
14 settembre 2008 alle 20.24
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Volevo dire che questo non è vero perchè il procedimento non è reiterabile.
14 settembre 2008 alle 20.24
Non credo sia così. Se ho capito bene, infatti, se la carica cambiasse e una persona prima Presidente del Consiglio poi venisse eletta Presidente della Repubblica, l’immunità dovrebbe estendersi a tutta la durata del nuovo mandato. Se, invece, la carica fosse la stessa, l’immunità sarebbe applicabile solo per i primi cinque anni.
L’articolo, infatti, in sintesi dice: “Ripresa. Il processo riprende quando la persona cessa la carica, salvo che per il premier che riceva un nuovo incarico nella stessa legislatura.
Naturalmente potrei anche aver interpretato male.